Aspetti legali essenziali dell’urbex

 

Disclaimer legale: Per la realizzazione di queste perlustrazioni fotografiche, non è stata infranta la legge 614 C.P., in quanto i luoghi non sono  abitati, né adibiti ad attività o utilizzati; inoltre,  nessuna violenza è stata usata su beni o cose relativi ai suddetti luoghi.

 

Prima di accedere all’interno di un edificio abbandonato, occorrerà verificare che l’immobile risulti effettivamente incustodito, per non incorrere nel reato ex art. 614 del Codice Penale (“Violazione di domicilio”), che così recita: “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Ora, perché una casa possa essere definita domicilio occorre che sia abitata a tutti gli effetti, dunque che sia arredata e che gli abitanti vi soggiornino in maniera stabile ed abituale. Ci deve essere dunque l’attualità dell’uso (ribadita da molteplici sentenze della Cassazione), cosa che viene a mancare in un edificio abbandonato, che non può definirsi domicilio proprio perché non abitato e privo di manutenzione da parte dei proprietari. Quindi, se ci si addentra ad esplorare un edificio completamente abbandonato, di certo non si commetterà alcuna violazione di domicilio e quindi non s’incorrerà nella previsione penale più pesante.

Passiamo ora ad esaminare l’ipotesi in cui si entri in un edificio abbandonato e incustodito, che è poi la casistica classica di chi si dedica all’urbex. Qui, al massimo, si può incappare nell’art. 633 del Codice Penale  (“Invasione di cose pubbliche”), che così recita: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da la multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro. ……”. Il reato, però, non è perseguibile se l’intrusione avviene senza effrazione e soprattutto, cosa fondamentale, se è evidente che manca la volontà di “occupare stabilmente” il luogo. Se porto un materasso e un fornello da campo, è naturale che si configuri il reato, ma se porto solo una macchina fotografica e attrezzature a corredo non ricado nell’ipotesi di legge, proprio perché l’invasione penalmente rilevante si definisce solo se si ha l’intenzione di permanere. Allo stesso tempo, nel caso di edificio abbandonato, occorrerà procedere senza danneggiare nulla e l’accesso non dovrà protrarsi per un considerevole lasso di tempo, tale da far presumere un ingiusto conseguimento di utilità dall’uso strumentale del bene invaso. Comunque, in linea di massima, un sopralluogo urbex normalmente si esaurisce in poche ore e, dunque, non si ricade nelle casistiche previste dall’art. 633 c.p. Occorre, altresì, fare attenzione nel caso in cui l’immobile sia chiuso da recinzioni o da porte impenetrabili (chiuse con chiavistelli o lucchetti) oppure nel caso che questi luoghi siano custoditi o vi siano apposti cartelli di divieto di accesso alla proprietà privata; non vi si potrà accedere senza il consenso del custode o del proprietario o di ogni avente diritto. Questo vale in teoria, perché in concreto non basta apporre un cartello recante la scritta “proprietà privata” per esercitare il diritto esclusivo di proprietà. Affinché questo diritto sia esercitabile “erga omnes”, il proprietario, oltre che apporre dei cartelli, deve provvedere a recintare la proprietà, innalzare muri o reti divisorie, in maniera tale che l’accesso sia inibito agli estranei, ossia deve fare in modo che i sistemi difensivi e di custodia del bene siano efficaci ed efficienti. La proprietà privata, proprio in quanto viene riconosciuta come un diritto esclusivo, va amministrata nella maniera corretta, così come previsto dalla legge. Precisato questo, occorre dire che portarsi dietro attrezzi di uso comune (tipo, tenaglie, tronchesine, etc.) non è una buona idea, perché potrebbero essere visti come utensili finalizzati a un potenziale scasso.

Detto questo, Carabinieri e Polizia che dovessero fermarvi potranno richiedervi i documenti, redigere un verbale e, al limite, fare la segnalazione alla Procura (ipotesi estremamente improbabile), ma non si arriverà al processo, in quanto il fatto non sussiste. Comunque, nel caso di un loro intervento, è bene essere collaborativi e magari mostrare loro le foto scattate, a riprova delle intenzioni finalizzate unicamente alla pura attività urbex. Nel peggiore dei casi, potrebbero procedere ex art. 633, ossia per invasione di proprietà, ma si tratta di un reato perseguibile a querela di parte e non è certo facile trovare il proprietario di certe strutture; in ogni modo, se si riesce a dimostare che l’invasione non è finalizzata all’occupazione, nessuno avrà interesse a procedere.

Tutto quanto sopra ha valore unicamente se, come credo, ci si muove in perfetta buona fede quando si effettuano sopralluoghi, vale a dire senza alterare lo stato del luogo visitato, in ossequio al principio cardinale di chi pratica seriamente l’urbex:  “Lasciate solo impronte…. prendete solo emozioni”.